Il DL 159/2025, nel testo coordinato con la legge 198/2025, conta 24 articoli e modifica una ventina di articoli del D.Lgs. 81/2008, due allegati e almeno dodici leggi diverse. Le tabelle che seguono collegano ogni disposizione del decreto alla norma che cambia, indicano se la modifica nasce nel decreto di ottobre o in conversione e da quando si applica.
Per una descrizione ragionata delle misure conviene partire dalla guida completa al DL 159/2025. Questa pagina serve invece come indice tecnico: chi deve aggiornare un DVR, una procedura o un parere legale vi trova il riferimento esatto da citare.
Come è costruito il decreto dopo la conversione
Il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 ed è entrato in vigore lo stesso giorno. La legge 29 dicembre 2025, n. 198 lo ha convertito con modificazioni ed è in vigore dal 31 dicembre 2025. Il testo coordinato, pubblicato nella Gazzetta n. 301 del 30 dicembre 2025, contiene gli articoli 1, 1-bis, da 2 a 14, 14-bis, da 15 a 20, 20-bis e 21.
Gli articoli si dividono in tre famiglie. Alcuni sono norme di modifica: riscrivono commi di altre leggi, come l’articolo 5 che interviene su dodici articoli del Testo unico. Altri sono norme autonome: dettano una regola che resta nel decreto, come il badge di cantiere o le linee guida sui near miss. Altri ancora rinviano a un atto attuativo, che in molti casi al 14 ottobre 2026 non risulta adottato.
La distinzione serve a citare bene. Una regola contenuta in una norma di modifica si cita con l’articolo della legge modificata, per esempio “art. 27, comma 11, D.Lgs. 81/2008”. Una norma autonoma si cita con l’articolo del decreto, per esempio “art. 3, comma 2, DL 159/2025”.
Le modifiche al D.Lgs. 81/2008, articolo per articolo
La tabella segue l’ordine del Testo unico. Nella colonna “Origine” la sigla DL indica il testo del 31 ottobre 2025, la sigla L. 198 una modifica o un’aggiunta fatta in conversione, efficace dal 31 dicembre 2025.
| Articolo del D.Lgs. 81/2008 | Cosa cambia | Disposizione del DL 159 | Origine |
|---|---|---|---|
| art. 2, c. 1, lett. a) | volontari lavoratori solo nei limiti dell’art. 3-bis | art. 18, c. 1, lett. a) | DL |
| art. 3, c. 2 | regolamento DPCM per l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale | art. 5, c. 1, lett. 0a) | L. 198 |
| art. 3, c. 3-bis | rinvio alla nuova disciplina dei volontari | art. 18, c. 1, lett. b) | DL |
| art. 3-bis (nuovo) | sicurezza dei volontari di protezione civile; commi 13-bis-13-sexies sulle sanzioni | art. 18, c. 1, lett. c) | DL, commi sanzionatori L. 198 |
| art. 5 e art. 6 | un rappresentante INL nel Comitato e nella Commissione consultiva; nessun compenso | art. 5, c. 1, lett. 0b) e a) | L. 198 (la lett. a) è stata riscritta) |
| art. 11, c. 4-bis, 5-ter, 5-quater, 6-bis | 35 milioni annui INAIL al Fondo sociale per occupazione e formazione; formazione tramite Fondi interprofessionali; DPI innovativi; scuole | art. 5, c. 1, lett. b) | DL |
| art. 12, c. 2 | un rappresentante INL nella Commissione per gli interpelli | art. 5, c. 1, lett. b-bis) | L. 198 |
| art. 13, c. 6-bis, 6-ter, 6-quater | riparto alle ASL degli introiti delle sanzioni | art. 16 | DL |
| art. 15, c. 1, lett. z-bis) | prevenzione di condotte violente o moleste | art. 5, c. 1, lett. c) | DL |
| art. 20, c. 2, lett. i) | controlli sanitari in orario di lavoro, esclusi i preassuntivi | art. 17, c. 1, lett. a) | DL |
| art. 25, c. 1, lett. a-bis) | il medico competente promuove gli screening oncologici | art. 17, c. 1, lett. b) | DL |
| art. 27, c. 7-bis, 8, 9, 11 | decurtazione alla notifica del verbale, sospensione, minimo di 12.000 euro | art. 3, c. 4, lett. a) | DL; c. 9 e numero 24 nel c. 7-bis L. 198 |
| art. 30, c. 5 e 5-ter | UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 al posto di OHSAS 18001; convenzioni INAIL-UNI | art. 10 | DL |
| art. 37, c. 11 e 14 | aggiornamento RLS sotto i 15 lavoratori; fascicolo elettronico del lavoratore | art. 5, c. 1, lett. d) | DL |
| art. 39, c. 2-bis | DM sui requisiti delle strutture del medico competente | art. 17, c. 1, lett. c) | DL |
| art. 41, c. 2, lett. e-quater), c. 4 e c. 4-bis | visita per ragionevole motivo su alcol e droghe; accordo entro il 31 dicembre 2026 | art. 17, c. 1, lett. d); art. 5, c. 1, lett. e) | DL |
| art. 51, c. 3-quater, 8 e 8-bis | convenzioni degli organismi paritetici; flussi annuali di dati | art. 17, c. 1, lett. e); art. 5, c. 1, lett. f) | DL |
| art. 77, c. 4, lett. a) | manutenzione e igiene anche degli indumenti che sono DPI | art. 5, c. 1, lett. g) | DL |
| art. 113, c. 2 | scale verticali permanenti oltre 5 metri e 75 gradi: gabbia o sistema anticaduta | art. 5, c. 1, lett. h), e c. 1-bis | L. 198 (lett. h) riscritta, c. 1-bis nuovo) |
| art. 115 | priorità a parapetti e reti; quattro tipi di sistemi individuali | art. 5, c. 1, lett. i) | DL |
| Allegato I-bis, nn. 21-24 | 5 crediti per lavoratore in nero; nn. 22 e 23 soppressi | art. 3, c. 4, lett. b) | DL |
| Allegato XII, punto 12 | la notifica preliminare indica le imprese in subappalto | art. 3, c. 4, lett. c) | DL |
Le righe sulla patente a crediti sono quelle con più conseguenze economiche. La panoramica sulla patente a crediti nel 2026 spiega come si combinano sanzione, decurtazioni e sospensione.
Le altre leggi toccate dal decreto
Una parte consistente del DL 159/2025 non riguarda il Testo unico. Queste modifiche sfuggono spesso ai commenti di settore, ma incidono su ispezioni, agricoltura, collocamento e protezione civile.
| Norma modificata | Oggetto | Disposizione del DL 159 |
|---|---|---|
| art. 29, c. 7, DL 19/2024 | Lista di conformità INL: controlli prioritari su chi lavora in subappalto | art. 3, c. 1 |
| art. 31, c. 10, DL 19/2024 | limite di spesa portato da 20 a 30 milioni di euro annui | art. 4 |
| art. 6, c. 1, DL 91/2014 | requisiti della Rete del lavoro agricolo di qualità | art. 2, c. 1 |
| art. 18 DL 48/2023 | tutela INAIL degli studenti anche per gli infortuni in itinere (interpretazione autentica) | art. 7, c. 1 |
| art. 1, c. 784-novies, L. 145/2018 | divieto di lavorazioni ad elevato rischio per gli studenti | art. 7, c. 2 |
| art. 10 L. 248/1976 | limite di età per l’assegno di incollocabilità | art. 9 |
| art. 5, c. 2-bis, D.Lgs. 149/2015 | somma forfetaria per le missioni degli ispettori | art. 13, c. 1 |
| art. 158 DPR 115/2002 | INL esente da spese processuali e contributo unificato (interpretazione autentica) | art. 13, c. 2 |
| art. 5, c. 1, DL 179/2012 | domicilio digitale distinto per gli amministratori | art. 13, c. 3-4 |
| art. 15, c. 2, L. 125/2001 | accertamenti affidati al personale sanitario | art. 16 |
| art. 12-bis L. 68/1999 e art. 14 D.Lgs. 276/2003 | convenzioni per i lavoratori fragili, quota dal 10 al 60 per cento | art. 14-bis |
| art. 19, c. 6, L. 132/2025 | aggiunta del Ministro del lavoro tra i concertanti | art. 14, c. 7 |
| art. 1, c. 701-bis, e allegato G-bis, L. 178/2020 | personale regionale di protezione civile | art. 19 |
L’articolo 14 merita una nota a parte. Oltre al comma 7, prevede dal 1° aprile 2026 la pubblicazione sul SIISL delle posizioni per chi chiede benefici contributivi e consente le comunicazioni obbligatorie anche tramite la piattaforma. Il decreto attuativo dei commi da 1 a 4 è il DM 5 ottobre 2026 n. 134, firmato e inviato agli organi di controllo secondo la notizia del Ministero dell’8 ottobre 2026.
Le disposizioni autonome e gli atti che richiedono
Diverse misure non modificano alcuna legge. Restano nel decreto e, quasi sempre, rinviano a un provvedimento successivo. Il loro stato va controllato a parte, perché il testo coordinato non dice se l’atto è stato adottato.
| Disposizione | Contenuto | Atto previsto | Stato al 14 ottobre 2026 |
|---|---|---|---|
| art. 1 | revisione delle aliquote INAIL in bonus e dei contributi agricoli | decreti interministeriali | adottati il DI 2 aprile 2026 e il DI 1° aprile 2026; non risulta il DM sull’esclusione dei condannati |
| art. 1-bis | formazione entro 30 giorni nel turismo e nei pubblici esercizi | nessuno | operativo dal 31 dicembre 2025 |
| art. 3, c. 2-3 | tessera con codice anticontraffazione (badge) | DM ambiti e DM modalità | non adottati |
| art. 3, c. 6 | estensione della patente ad altri ambiti a rischio | DM ai sensi dell’art. 27, c. 14 | non adottato |
| art. 6 | accreditamento dei soggetti formatori | Accordo Stato-Regioni entro il 29 gennaio 2026 | non adottato |
| art. 8 | borse di studio INAIL per i figli dei superstiti | nessuno | dal 1° gennaio 2026 |
| art. 15 | mancati infortuni nelle imprese oltre 15 dipendenti | linee guida entro il 30 aprile 2026 e DM sui dati aggregati | non adottati |
| art. 20-bis | applicazione nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome | nessuno | vigente |
Le date dei termini, scaduti o ancora aperti, sono ordinate cronologicamente nella pagina sulle scadenze e date chiave del DL 159/2025.
Cosa è cambiato tra decreto e legge di conversione
La conversione ha inserito tre articoli e ha riscritto alcune regole operative. Le modifiche di maggior peso per le imprese sono cinque:
- la nuova formulazione dell’art. 113, comma 2, sulle scale verticali, con il regime transitorio al 1° febbraio 2026 per le scale installate entro il 31 ottobre 2025;
- l’estensione del comma 7-bis dell’art. 27 al numero 24 dell’Allegato I-bis, con decurtazione “a seguito” della notifica del verbale;
- la sanzione dell’art. 55, comma 5, lett. i), estesa agli ulteriori ambiti a rischio individuati per il badge;
- i commi da 13-bis a 13-sexies dell’art. 3-bis, che sottraggono i volontari agli artt. 55, 56 e 59 e introducono sanzioni interdittive;
- l’articolo 1-bis sui 30 giorni per la formazione nel turismo.
Il confronto completo tra le due versioni, con il metodo per riconoscere le parti aggiunte, è nella pagina sul testo coordinato del DL 159 con la legge 198/2025.
Norme spesso attribuite al decreto che non sono state toccate
Le tabelle di raffronto che circolano contengono alcuni errori ricorrenti. Il testo coordinato permette di escluderli con certezza.
- Idoneità tecnico-professionale. Gli artt. 26 e 90 e l’Allegato XVII non sono modificati.
- Definizione di DPI. L’art. 74 è invariato: la novità sugli indumenti riguarda l’art. 77.
- Funi e recupero. L’art. 116 non è modificato: il nuovo art. 115 vi rinvia per i sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.
- SINP. L’art. 8 resta com’era; la revisione in corso riguarda il regolamento DM 183/2016.
- Norme UNI gratuite. La base è l’art. 10 del decreto, che inserisce il comma 5-ter nell’art. 30, non l’art. 15, dedicato ai near miss.
- Giudizio di idoneità. I commi 6-9 dell’art. 41 non sono toccati.
Questi punti contano in ispezione. Una procedura che cita un articolo sbagliato non è nulla, ma rende più difficile dimostrare che l’azienda ha valutato la regola giusta.
Come usare le tabelle nell’aggiornamento aziendale
Il modo più rapido è partire dalla prima tabella e segnare, per ogni riga, se il processo aziendale è interessato. Un’impresa senza cantieri, per esempio, può escludere le righe su art. 27 e Allegato XII, ma non quelle su art. 15, art. 20 e art. 77.
Esempio: un’azienda metalmeccanica con 40 dipendenti, scale fisse sulle coperture e un RLS aziendale. Dalla prima tabella risultano da verificare sei righe: art. 15 lett. z-bis per la valutazione delle molestie, art. 20 per le visite in orario, art. 37 per il fascicolo, art. 77 per gli indumenti DPI, art. 113 per le scale, art. 115 per i sistemi anticaduta. L’aggiornamento dell’RLS resta di 4 ore annue, come prima, perché l’azienda supera i 15 lavoratori.
Per ciascuna riga va annotata la fonte consultata e la data del controllo. Gli effetti per settore, con le checklist per edilizia, turismo e agricoltura, sono descritti nella pagina su cosa cambia per le imprese con il DL 159/2025.
Risposte rapide
Domande frequenti
Quanti articoli ha il DL 159/2025 dopo la conversione?
Il decreto originario aveva 21 articoli più un allegato. La legge 198/2025 ne ha inseriti tre: l'1-bis sulla formazione nel turismo, il 14-bis sui lavoratori fragili e il 20-bis, clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale. Il testo coordinato conta quindi 24 articoli. L'allegato 1 è diventato l'allegato G-bis della legge 178/2020.
Quali articoli del D.Lgs. 81/2008 sono stati modificati dal DL 159/2025?
Sono stati toccati gli articoli 2, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 20, 25, 27, 30, 37, 39, 41, 51, 77, 113 e 115, oltre agli allegati I-bis e XII. È stato inoltre inserito il nuovo articolo 3-bis sui volontari di protezione civile. Le modifiche arrivano soprattutto dagli articoli 3, 5, 10, 16, 17 e 18 del decreto.
Il DL 159/2025 modifica gli articoli 26 e 90 sull'idoneità tecnico-professionale?
No. Il testo coordinato non contiene novelle agli articoli 26 e 90 né all'Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008. Le regole sulla verifica dell'idoneità tecnico-professionale di imprese e lavoratori autonomi restano quelle precedenti. Il decreto interviene sugli appalti in altro modo: priorità dei controlli INL sul subappalto, notifica preliminare, badge e patente a crediti.
L'articolo 74 sui DPI è stato modificato dal decreto?
No. La novità sugli indumenti di lavoro che diventano DPI è nell'articolo 77, comma 4, lettera a), riscritto dall'articolo 5, comma 1, lettera g), del DL 159/2025. L'obbligo di mantenere efficienza e igiene dei DPI si estende agli indumenti individuati come DPI nella valutazione dei rischi. L'articolo 74, con la definizione di DPI, non è stato toccato.
Fonti ufficiali
Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.