Approfondimento operativo

Sistemi di trattenuta, posizionamento, funi e arresto caduta: differenze e priorità nell'art. 115

Trattenuta, posizionamento, funi e arresto caduta: come funzionano, in che ordine sceglierli per l'art. 115 e i requisiti dell'art. 116 sulle funi.

A cura di Pubblicato il 15 luglio 2026Aggiornato il 14 ottobre 2026✓ Operativo

L’art. 115 del D.Lgs. 81/2008, riscritto dal DL 159/2025, riconosce quattro sistemi di protezione individuale contro le cadute: trattenuta, posizionamento sul lavoro, accesso e posizionamento mediante funi, arresto caduta. I primi tre vanno scelti prima dell’arresto caduta, perché evitano la caduta invece di fermarla. Le funi hanno in più le regole dell’art. 116.

Quattro sistemi, quattro funzioni diverse

Fino al 2025 l’art. 115 elencava i componenti che potevano formare un sistema anticaduta: assorbitori, connettori, cordini, dispositivi retrattili, linee di ancoraggio, imbracature. La Circolare INL n. 1/2026 nota che il nuovo comma 2, introdotto dall’art. 5, comma 1, lett. i), del DL 159/2025 e in vigore dal 31 ottobre 2025, ragiona invece per tipologie di sistema. È un cambio di prospettiva: non conta di quali pezzi è fatto il sistema, conta che cosa deve fare.

Il comma 4 aggiunge un elemento comune: ogni sistema è costituito da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, assicurati a un punto di ancoraggio sicuro. Imbracatura, cordino e ancoraggio sono quindi presenti quasi sempre; cambia la geometria con cui vengono combinati e il risultato che producono.

Sistema Cosa fa La caduta può avvenire? Componenti tipici e norme tecniche di riferimento
a) Trattenuta Impedisce di raggiungere il bordo o la zona da cui si cade No Cintura o imbracatura, cordino di lunghezza fissa o regolabile, ancoraggio (EN 358, EN 361, EN 795)
b) Posizionamento sul lavoro Sostiene l’operatore in tensione e gli lascia le mani libere Solo se il sistema cede; di regola va affiancato da un anticaduta Cintura di posizionamento, cordino regolabile (EN 358)
c) Accesso e posizionamento mediante funi Permette di salire, scendere e stare sospesi su corda Il sistema è progettato per non far cadere; la fune di sicurezza interviene in caso di guasto Imbracatura con attacchi per sospensione, dispositivi di regolazione su fune, funi semistatiche (EN 813, EN 12841, EN 1891)
d) Arresto caduta Ferma una caduta già iniziata e ne riduce l’urto Sì Imbracatura anticaduta, cordino con assorbitore o dispositivo retrattile, linea o punto di ancoraggio (EN 361, EN 355, EN 360, EN 795)

Perché l’arresto caduta viene per ultimo

Il comma 3 dell’art. 115 stabilisce che, nella scelta, i sistemi a), b) e c) hanno priorità sul sistema d). La logica è semplice: l’arresto caduta presuppone che la persona cada. Anche quando funziona perfettamente, lascia un lavoratore appeso all’imbracatura, esposto a urti contro la struttura, a effetto pendolo e ai rischi della sospensione prolungata.

Un sistema di trattenuta ben progettato, invece, rende impossibile l’evento. Se la lunghezza del cordino impedisce di avvicinarsi al bordo oltre una distanza di sicurezza, non serve calcolare lo spazio libero sotto i piedi né organizzare un recupero da sospensione. L’arresto caduta resta indispensabile quando la persona deve lavorare proprio sul bordo o quando la zona di lavoro non è delimitabile, ma deve essere una scelta motivata.

Il passaggio precedente, cioè la verifica che non si potesse usare una protezione collettiva, è trattato nella pagina sulla priorità della protezione collettiva rispetto ai DPI.

Trattenuta e posizionamento: gli errori più frequenti

La trattenuta funziona solo se la lunghezza è calcolata sulla posizione reale dell’ancoraggio. Un cordino da 2 metri collegato a una linea che corre a 1,5 metri dal bordo non trattiene: consente di arrivare oltre il bordo e trasforma il sistema in un anticaduta improprio, privo di assorbitore. Su coperture con più linee e angoli il calcolo va fatto per ogni zona, non una volta sola.

Il posizionamento serve a chi lavora appoggiato al sistema, come l’operatore su un palo o su una parete armata. La cintura di posizionamento non è progettata per arrestare una caduta libera. Se esiste la possibilità di scivolare oltre il punto di lavoro, il posizionamento va abbinato a un sistema anticaduta indipendente, salvo che le istruzioni del fabbricante prevedano diversamente.

Un errore molto diffuso è chiamare “linea vita” qualunque configurazione. La linea è solo l’ancoraggio: lo stesso cavo può servire una trattenuta o un arresto caduta, a seconda di cordino e posizione. Nel DVR e nelle procedure va scritto quale dei quattro sistemi si usa in ogni zona.

Arresto caduta: lo spazio libero va calcolato prima

Chi sceglie l’arresto caduta deve verificare che sotto l’operatore ci sia abbastanza spazio perché la caduta si fermi prima di urtare il suolo o un ostacolo. Il valore si ricava dalle istruzioni del fabbricante, che indicano l’allungamento massimo del dispositivo.

Esempio con valori indicativi: ancoraggio all’altezza dei piedi, cordino da 2 metri, assorbitore che secondo il fabbricante si allunga fino a 1,75 metri, distanza tra attacco dorsale e piedi di circa 1,5 metri, margine di sicurezza di 1 metro. Lo spazio libero necessario sotto il piano di lavoro supera i 6 metri. Se sotto la copertura c’è un soppalco a 4 metri, quel sistema non protegge: bisogna alzare l’ancoraggio, usare un dispositivo retrattile o, meglio, passare a una trattenuta.

Allo spazio verticale si aggiunge l’effetto pendolo. Un operatore che cade lontano dalla verticale del punto di ancoraggio oscilla e può urtare strutture laterali. Anche questo va valutato prima dell’uso, insieme al modo in cui la persona sospesa verrà raggiunta.

Accesso e posizionamento su fune: le condizioni dell’art. 111 e i requisiti dell’art. 116

Il comma 5 dell’art. 115 rinvia, per le funi, a due norme che il DL 159/2025 non ha modificato. La prima è l’art. 111, comma 4: le tecniche su fune sono ammesse solo se la valutazione dei rischi dimostra che il lavoro può essere svolto in sicurezza e se un’attrezzatura più sicura non è giustificata dalla breve durata e dalle caratteristiche non modificabili del sito. Va previsto anche un sedile con accessori adeguati, in relazione alla durata e ai vincoli ergonomici.

La seconda è l’art. 116, che fissa i requisiti operativi. Il comma 1 prevede:

  1. almeno due funi ancorate separatamente, una di lavoro e una di sicurezza; la fune singola è ammessa solo in casi eccezionali, quando la seconda renderebbe il lavoro più pericoloso e con misure adeguate;
  2. un’imbracatura adeguata, collegata alla fune di sicurezza;
  3. sulla fune di lavoro, dispositivi sicuri di salita e discesa con sistema autobloccante; sulla fune di sicurezza, un dispositivo anticaduta mobile che segue l’operatore;
  4. attrezzi e accessori assicurati all’imbracatura, al sedile o a un altro punto idoneo;
  5. lavori programmati e sorvegliati in modo da poter soccorrere subito il lavoratore, con un programma dei lavori che contiene il piano di emergenza, le tecniche, gli ancoraggi, le squadre di lavoro;
  6. il programma disponibile sul luogo di lavoro, per i controlli dell’organo di vigilanza.

I commi 2, 3 e 4 riguardano la formazione: teorica e pratica, specifica per le operazioni previste e in particolare per le procedure di salvataggio, secondo i contenuti dell’Allegato XXI. Come organizzare il soccorso è spiegato nella pagina sul piano di emergenza e recupero nei lavori in quota.

Formazione, addestramento e manutenzione dei componenti

I DPI contro le cadute dall’alto rientrano nella terza categoria. Per questi l’art. 77, comma 5, richiede, oltre alla formazione, un addestramento specifico sull’uso corretto. Non basta consegnare imbracatura e cordino: l’operatore deve saper indossare il dispositivo, scegliere l’ancoraggio, verificare la compatibilità dei connettori e riconoscere un componente danneggiato.

Dal 31 ottobre 2025 l’art. 77, comma 4, lett. a), modificato dallo stesso DL 159/2025, chiede al datore di mantenere in efficienza i DPI anche secondo le indicazioni del fabbricante. Per i sistemi anticaduta significa ispezioni periodiche documentate, ritiro dei componenti che hanno arrestato una caduta e rispetto della durata indicata. Il tema è sviluppato nella pagina sull’obbligo di igiene ed efficienza dei DPI.

Scegliere il sistema: una sequenza di domande

Prima dell’acquisto conviene porsi le domande nell’ordine voluto dalla norma:

  1. Si può evitare di lavorare in quota, o usare una protezione collettiva? Se sì, il sistema individuale non è la prima scelta.
  2. Si può delimitare l’area con una trattenuta, in modo che nessuno raggiunga il bordo?
  3. Il lavoro richiede di stare sostenuti in tensione? Allora serve un posizionamento, con eventuale anticaduta di riserva.
  4. L’accesso è possibile solo su corda? Si verificano le condizioni dell’art. 111, comma 4, e si applica l’art. 116.
  5. Resta solo l’arresto caduta? Si calcolano spazio libero ed effetto pendolo e si organizza il recupero.

La sintesi di tutte le novità del DL 159/2025 su scale, cadute e DPI è nell’hub cadute dall’alto, DPI e scale.

Risposte rapide

Domande frequenti

Qual è la differenza tra sistema di trattenuta e sistema di arresto caduta?

Il sistema di trattenuta impedisce fisicamente di raggiungere il punto da cui si può cadere: la caduta non avviene. Il sistema di arresto caduta interviene dopo che la caduta è iniziata, la ferma e ne limita le conseguenze, ma lascia la persona sospesa. Per questo l'art. 115, comma 3, D.Lgs. 81/2008 dà priorità alla trattenuta rispetto all'arresto caduta.

Quando si possono usare le tecniche di accesso e posizionamento su fune?

L'art. 111, comma 4, le ammette solo se la valutazione dei rischi dimostra che il lavoro si può svolgere in sicurezza e se un'attrezzatura più sicura non è giustificata dalla breve durata e dalle caratteristiche non modificabili del sito. I requisiti operativi sono nell'art. 116: di regola due funi ancorate separatamente, imbracatura adeguata, programma dei lavori con piano di emergenza e formazione specifica.

Cosa ha cambiato il DL 159/2025 nei sistemi anticaduta?

Il DL 159/2025 ha riscritto l'art. 115 dal 31 ottobre 2025. Al posto del vecchio elenco di componenti, il comma 2 individua quattro tipologie di sistemi: trattenuta, posizionamento sul lavoro, accesso e posizionamento mediante funi, arresto caduta. Il comma 3 stabilisce che le prime tre sono prioritarie rispetto all'arresto caduta, e il comma 5 rinvia agli artt. 111, comma 4, e 116 per le funi.

Un cordino di posizionamento può essere usato come anticaduta?

No, salvo che il fabbricante lo dichiari espressamente nelle istruzioni. Un cordino di posizionamento non è progettato per assorbire l'energia di una caduta libera, quindi la persona subirebbe forze non controllate. Quando esiste un rischio di caduta oltre il punto di lavoro, il posizionamento va affiancato da un sistema di arresto caduta o di trattenuta indipendente.

Fonti ufficiali

Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.