L’articolo 77, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 81/2008 obbliga il datore di lavoro a mantenere efficienti i DPI e ad assicurarne l’igiene con manutenzione, riparazioni e sostituzioni, seguendo le indicazioni del fabbricante. Dal 31 ottobre 2025, per effetto del DL 159/2025, l’obbligo copre anche gli indumenti di lavoro che la valutazione dei rischi classifica come DPI.
Consegnare un dispositivo e far firmare la ricevuta non chiude quindi l’obbligo. Il datore risponde dello stato del DPI per tutta la sua vita utile: se è integro, pulito, compatibile con gli altri dispositivi e ancora in grado di proteggere. Questa pagina si concentra su questo dovere di mantenimento; la questione di quali capi di abbigliamento diventino DPI è trattata nella guida su quando gli indumenti di lavoro sono DPI.
Gli otto obblighi del comma 4 e come sono sanzionati
Il comma 4 dell’art. 77 elenca, alle lettere da a) a h), tutto ciò che il datore deve fare dopo aver scelto i DPI. La lettera a) è l’unica toccata dal DL 159, ma va letta insieme alle altre, perché in ispezione vengono verificate in blocco. La tabella collega ciascun obbligo alla sanzione dell’art. 87, che vale per datore di lavoro e dirigente.
| Lettera | Obbligo del datore di lavoro | Sanzione (art. 87) |
|---|---|---|
| a) | Mantiene efficienti i DPI e ne assicura l’igiene con manutenzione, riparazioni e sostituzioni, secondo le indicazioni del fabbricante; dal 31/10/2025 anche per gli indumenti individuati come DPI | c. 2, lett. d): arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
| b) | Fa usare i DPI solo per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali | c. 2, lett. d) |
| c) | Fornisce istruzioni comprensibili ai lavoratori | c. 4, lett. c): sanzione amministrativa da 500 a 1.800 euro |
| d) | Destina ogni DPI a uso personale o, se condiviso, evita problemi sanitari e igienici | c. 2, lett. d) |
| e) | Informa prima il lavoratore dei rischi da cui il DPI lo protegge | c. 3, lett. c): arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro |
| f) | Rende disponibili in azienda informazioni adeguate su ogni DPI | c. 3, lett. c) |
| g) | Stabilisce le procedure per la riconsegna e il deposito dei DPI | c. 4, lett. c) |
| h) | Assicura formazione adeguata e, se necessario, addestramento specifico | c. 3, lett. c) |
Gli importi sono quelli nominali del testo e sono soggetti alle rivalutazioni periodiche previste dall’art. 306, comma 4-bis. Il dato da notare è che la lettera a) sta nella fascia più grave: trascurare la manutenzione o l’igiene di un DPI pesa quanto non fornirlo per l’uso corretto.
Cosa è cambiato dal 31 ottobre 2025
La versione della lettera a) rimasta in vigore dal 15 maggio 2008 al 30 ottobre 2025 conteneva già la formula su efficienza, igiene, manutenzione, riparazioni e sostituzioni. L’art. 5, comma 1, lettera g), del DL 159/2025 vi ha aggiunto una seconda parte: l’obbligo vale “anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi”. La modifica appartiene al decreto originario e non è stata toccata in conversione, quindi si applica dal 31 ottobre 2025 senza atti attuativi.
| Profilo | Fino al 30/10/2025 | Dal 31/10/2025 |
|---|---|---|
| Oggetto dell’obbligo | DPI in senso stretto | DPI e indumenti di lavoro individuati come DPI |
| Presupposto | Consegna del DPI | Per gli indumenti, individuazione nel DVR |
| Contenuto | Efficienza e igiene con manutenzione, riparazioni, sostituzioni | Invariato |
| Parametro tecnico | Indicazioni del fabbricante | Invariato |
| Verifica ispettiva | Stato dei DPI | Anche presenza degli indumenti-DPI nel DVR (circolare INL n. 1/2026) |
In pratica, per i DPI tradizionali come caschi, imbracature, otoprotettori o maschere il contenuto dell’obbligo non cambia. Cambia il perimetro: tute, giacche e pantaloni con funzione protettiva entrano nel sistema di manutenzione e igiene gestito dal datore, compreso il lavaggio.
Efficienza: manutenzione, riparazioni e sostituzioni in pratica
Un DPI è efficiente quando conserva le prestazioni dichiarate dal fabbricante. L’assenza di rotture visibili non basta: fibre tessili, cuciture, assorbitori di energia, filtri e materiali elastomerici si degradano per esposizione a raggi UV, calore, agenti chimici, umidità o semplice invecchiamento. Il riferimento operativo è la nota informativa del fabbricante, prevista dal Regolamento (UE) 2016/425, che indica pulizia, conservazione, durata e controlli.
Controlli prima dell’uso, periodici e straordinari
Per molti DPI conviene distinguere tre livelli di controllo. Il controllo prima dell’uso spetta all’utilizzatore, formato a riconoscere i difetti evidenti. Il controllo periodico è affidato a una persona competente con la frequenza indicata dal fabbricante: per i dispositivi anticaduta la norma tecnica UNI EN 365 e le istruzioni prevedono di regola un esame almeno annuale. Il controllo straordinario scatta dopo un evento che può aver compromesso il dispositivo, come un urto, una contaminazione o un arresto di caduta.
Riparare o sostituire
Le riparazioni sono ammesse solo nei limiti indicati dal fabbricante e con ricambi originali o autorizzati. Quando la nota informativa non prevede la riparazione, l’unica strada è la sostituzione. Un DPI scaduto, danneggiato o di cui non si conosce la storia d’uso va tolto dalla circolazione e tenuto separato, per evitare che torni in uso per errore.
Igiene: dispositivi personali e dispositivi condivisi
L’igiene è il secondo contenuto della lettera a), e si collega alla lettera d). La regola è che ogni DPI sia destinato a un uso personale. Quando le circostanze richiedono l’uso da parte di più persone, come per un’imbracatura di squadra o un casco a disposizione dei visitatori, il datore deve prendere misure perché l’uso promiscuo non crei problemi sanitari o igienici.
Le misure tipiche sono la pulizia tra un utilizzatore e l’altro con prodotti compatibili, l’uso di sottocaschi o protezioni monouso dove possibile e la custodia in luoghi asciutti e separati. Il punto critico è la compatibilità del detergente: pulire un’imbracatura con solventi o un respiratore con prodotti aggressivi può rendere il dispositivo inefficiente, trasformando un adempimento igienico in una violazione dell’obbligo di efficienza.
Cosa resta a carico del lavoratore
L’art. 78 completa il quadro. Il lavoratore utilizza i DPI conformemente alla formazione ricevuta, ne ha cura, non vi apporta modifiche di propria iniziativa e segnala subito al datore, al dirigente o al preposto i difetti che rileva. Al termine dell’uso segue le procedure di riconsegna stabilite dall’azienda.
Questi doveri non trasferiscono al lavoratore il costo o la responsabilità del mantenimento. L’art. 15, comma 2, esclude che le misure di sicurezza comportino oneri finanziari per i lavoratori: manutenzione, lavaggio di un indumento-DPI e sostituzione restano a carico del datore. Il preposto, dal canto suo, vigila sull’uso corretto e interrompe l’attività se il dispositivo non è idoneo.
Un calcolo: quanto costa una prescrizione sull’art. 77
Le violazioni dell’art. 77 punite con arresto o ammenda sono contravvenzioni, quindi seguono la procedura del D.Lgs. 758/1994. L’ispettore impartisce una prescrizione con un termine per regolarizzare; se il datore adempie, è ammesso al pagamento di un quarto del massimo dell’ammenda.
- Lettera a), DPI non mantenuti efficienti: massimo 6.400 euro, pagamento di 1.600 euro.
- Lettera e), informazione preventiva mancante: massimo 4.800 euro, pagamento di 1.200 euro.
- Lettera c), istruzioni non comprensibili: è un illecito amministrativo da 500 a 1.800 euro, non soggetto a prescrizione ma alle regole della L. 689/1981.
Esempio: in un’impresa di manutenzione con sei addetti ai lavori in quota l’ispettore trova due imbracature con cinghie sfilacciate ancora in uso e nessuna registrazione degli esami periodici. Può contestare la lettera a) per i dispositivi non efficienti. Regolarizzando con la sostituzione e un programma di controlli, il datore paga 1.600 euro sugli importi nominali, oltre a dover dimostrare nel termine fissato che i dispositivi difettosi sono stati ritirati.
Il caso dell’imbracatura dopo un arresto di caduta
Un esempio chiarisce dove si incrociano efficienza, sostituzione e lavori in quota. Esempio: un operatore scivola dal bordo di una copertura e il sistema di arresto caduta lo trattiene. Nessuno si fa male, la squadra lo recupera e il giorno dopo la stessa imbracatura e lo stesso cordino con assorbitore tornano in uso perché “sembrano a posto”.
È la situazione che l’art. 77 vuole evitare. L’assorbitore di energia, se ha lavorato, ha esaurito la sua funzione; le cuciture dell’imbracatura possono aver subito sollecitazioni non visibili. Secondo le istruzioni dei fabbricanti di dispositivi anticaduta, un componente che ha arrestato una caduta va ritirato dall’uso finché una persona competente non ne ha autorizzato per iscritto il reimpiego, cosa che per gli assorbitori normalmente non è possibile. Il ruolo dei sistemi di trattenuta come alternativa che evita del tutto l’evento è descritto nella pagina sul nuovo articolo 115 del Testo Unico.
Errore tipico in ispezione: la scheda di consegna come unica prova
L’errore più frequente è presentare all’ispettore solo le schede firmate di consegna. Dimostrano che il DPI è stato fornito, non che sia stato mantenuto. Per la lettera a) servono invece tracce del ciclo di vita: data di prima messa in servizio, esiti dei controlli periodici, interventi di pulizia o riparazione, motivo e data di sostituzione.
Per i DPI di terza categoria, tra cui quelli anticaduta e i respiratori, l’art. 77, comma 5, rende in ogni caso indispensabile l’addestramento, e un addestramento ben fatto include anche il controllo prima dell’uso. Con la circolare INL n. 1/2026 gli ispettori verificano inoltre che il DVR elenchi gli indumenti considerati DPI: se l’elenco manca, è difficile dimostrare di averne gestito igiene ed efficienza. Il quadro delle altre modifiche su scale e protezioni è nella sezione cadute dall’alto, DPI e scale, quello generale nella guida al DL 159/2025.
Risposte rapide
Domande frequenti
Cosa ha cambiato il DL 159/2025 nell'articolo 77 del D.Lgs. 81/2008?
Ha integrato il comma 4, lettera a). L'obbligo del datore di mantenere efficienti i DPI e di assicurarne l'igiene, con manutenzione, riparazioni e sostituzioni secondo le indicazioni del fabbricante, esisteva dal 2008. La novità, in vigore dal 31 ottobre 2025, è che vale anche per gli indumenti di lavoro che la valutazione dei rischi individua come DPI.
Chi deve pagare la manutenzione e la sostituzione dei DPI?
Il datore di lavoro. L'art. 77, comma 4, lettera a), gli attribuisce manutenzione, riparazioni e sostituzioni necessarie, e l'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 esclude che le misure di sicurezza comportino oneri finanziari per i lavoratori. Il lavoratore deve invece averne cura, non modificarli di propria iniziativa e segnalare subito difetti e inconvenienti.
Quale sanzione è prevista se i DPI non sono mantenuti efficienti?
La violazione dell'art. 77, comma 4, lettera a), è punita dall'art. 87, comma 2, lettera d), con l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per datore di lavoro e dirigente, importi nominali soggetti a rivalutazione. Con la prescrizione del D.Lgs. 758/1994, regolarizzando si paga un quarto del massimo dell'ammenda.
Ogni quanto vanno controllati i DPI anticaduta?
L'art. 77 non fissa una frequenza: rinvia alle indicazioni del fabbricante. Per i dispositivi anticaduta le istruzioni e la norma tecnica UNI EN 365 prevedono di regola un controllo visivo prima di ogni uso e un esame periodico, in genere almeno annuale, da parte di una persona competente. Dopo un arresto di caduta il dispositivo va ritirato dall'uso.
Fonti ufficiali
Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.