Il SINP è il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 81/2008: mette in comune i dati di Ministeri, Regioni, INAIL, INPS e Ispettorato per programmare prevenzione e vigilanza. Il DL 159/2025 non lo modifica. Nel 2026 sono in corso la revisione del regolamento tecnico e il progetto MiniSinp Vigilanza.
Per un’impresa il SINP non è un portale da compilare. Conta perché i dati che l’azienda trasmette ogni giorno agli enti finiscono in un sistema pensato per incrociarli.
Che cos’è il SINP e chi lo gestisce
Il comma 1 dell’art. 8 assegna al sistema tre funzioni: orientare, programmare e valutare l’efficacia della prevenzione di infortuni e malattie professionali, anche per i lavoratori non iscritti agli enti assicurativi pubblici. Serve inoltre a coordinare la vigilanza tra Stato, Regioni ed enti locali, e gli organi di vigilanza alimentano una sezione dedicata alle sanzioni irrogate.
Il comma 2 elenca i componenti: Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, Ministero dell’Interno, la struttura della Presidenza del Consiglio competente per la trasformazione digitale, Regioni e Province autonome, INAIL, INPS e Ispettorato Nazionale del Lavoro, con il contributo del CNEL. Allo sviluppo del sistema concorrono gli organismi paritetici e gli istituti scientifici di settore. INPS e INL sono entrati con le modifiche del DL 146/2021, convertito dalla legge 215/2021, che ha rivisto l’articolo.
Il comma 3 affida all’INAIL le funzioni tecniche e informatiche e la titolarità del trattamento dei dati. L’Istituto mette a disposizione dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL e dell’Ispettorato i dati sulle aziende assicurate, sugli infortuni denunciati, anche sotto la soglia indennizzabile, e sulle malattie professionali.
Quali flussi informativi alimentano il sistema
Il comma 6 indica i contenuti minimi del SINP. Accanto a ciascun quadro la tabella riporta un esempio dell’origine dei dati, ricavato dalla stessa norma o dagli adempimenti che lo alimentano.
| Flusso (art. 8, comma 6) | Che cosa descrive | Esempio di origine del dato |
|---|---|---|
| a) quadro produttivo e occupazionale | Imprese e addetti per settore e territorio | Aziende assicurate presso l’INAIL |
| b) quadro dei rischi | Esposizioni e rischi, anche in ottica di genere | Rilevazioni di enti e istituti scientifici |
| c) quadro di salute e sicurezza dei lavoratori | Infortuni e malattie professionali | Denunce e comunicazioni all’INAIL |
| d) interventi di prevenzione delle istituzioni | Campagne, progetti, incentivi | Attività di Regioni, INAIL e altri enti |
| e) interventi di vigilanza delle istituzioni | Controlli svolti ed esiti | ASL, INL e altri organi di vigilanza |
| e-bis) infortuni sotto la soglia indennizzabile | Eventi brevi, che non danno indennizzo | Comunicazioni a fini statistici |
Le parti sociali partecipano attraverso una consultazione periodica su questi flussi (comma 5). La diffusione delle informazioni ha finalità conoscitive e deve rispettare la disciplina sulla protezione dei dati personali (comma 7).
Come le imprese contribuiscono senza accedere al SINP
Le imprese non hanno credenziali per consultare il SINP e non hanno un obbligo di invio diretto. Lo alimentano attraverso adempimenti che già conoscono. Il più legato al sistema è la comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi: l’art. 18, comma 1, lettera r), impone al datore di lavoro di comunicare all’INAIL, in via telematica, gli infortuni che comportano un’assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. Per quelli con assenza superiore a tre giorni resta la denuncia ai fini assicurativi.
Il collegamento tra le due cose è diretto. La comunicazione degli infortuni di un giorno è diventata obbligatoria dopo l’entrata in vigore del DM 25 maggio 2016, n. 183, il regolamento sulle regole tecniche del SINP, applicabile dal 12 ottobre 2016. Ne deriva la lettera e-bis del comma 6, dedicata proprio agli infortuni sotto la soglia indennizzabile.
I mancati infortuni oggi non sono tra questi flussi. L’art. 15 del DL 159/2025 prevede una futura comunicazione di dati aggregati da parte delle imprese con più di 15 dipendenti, ma non dice dove confluiranno: per i dettagli si veda la pagina sul registro dei mancati infortuni oltre 15 dipendenti.
Cosa cambia con il DL 159/2025 e cosa resta uguale
L’art. 8 non compare tra le norme modificate dal testo coordinato pubblicato nella GU n. 301 del 30 dicembre 2025. Chi descrive il SINP come una novità del decreto sbaglia. Il DL interviene però su altri archivi e flussi digitali che, nel loro insieme, rendono più facile incrociare i dati delle imprese.
| Strumento | Base normativa | Contenuto | Stato a ottobre 2026 |
|---|---|---|---|
| SINP | Art. 8 D.Lgs. 81/2008, non modificato | Dati su imprese, rischi, infortuni, prevenzione e vigilanza | Operativo; regolamento in revisione |
| Dati aggregati sui near miss | Art. 15 DL 159/2025 | Mancati infortuni e azioni correttive delle imprese con più di 15 dipendenti | In attesa di linee guida e DM |
| Fascicolo elettronico del lavoratore | Art. 37, c. 14, D.Lgs. 81/2008, modificato dal DL | Competenze acquisite con la formazione | Norma vigente, operatività legata agli strumenti informatici |
| Portale nazionale del sommerso | Richiamato dal nuovo art. 27, c. 7-bis | Verbali usati dall’INL per decurtare i crediti della patente | In uso |
| Notifica preliminare | Art. 99 e Allegato XII, punto 12 | Imprese selezionate, ora con indicazione dei subappaltatori | Operativa dal 31/10/2025 |
Ciascuna voce ha una pagina dedicata: il fascicolo elettronico del lavoratore, la decurtazione dei crediti per lavoro irregolare e la notifica preliminare con i subappaltatori.
MiniSinp Vigilanza e revisione del DM 183/2016: lo stato a ottobre 2026
Le novità operative sul SINP vengono dai lavori amministrativi descritti nei monitoraggi trimestrali del Ministero del Lavoro. Il monitoraggio del primo trimestre 2026 segnala tre elementi:
- il prototipo del tracciato MiniSinp Vigilanza è stato completato da un gruppo tecnico coordinato dal Ministero, con INAIL, INL e Regioni;
- i servizi di interoperabilità sono pubblicati in ambiente di collaudo e funzionano, in invio e in ricezione, per gli enti cooperanti;
- diverse riunioni tecniche hanno avviato la revisione del DM 183/2016, concentrate sugli aspetti giuridici della trasmissione dei flussi e sulla protezione dei dati personali.
L’obiettivo dichiarato è permettere a INL e ASL di conoscere i controlli già svolti dall’altro ente, per evitare doppie ispezioni e scegliere meglio le aziende da visitare. Il Ministero stesso osserva che a regime l’applicativo cambierà i dati oggi gestiti dal SINP, e che per questo serve un inquadramento normativo adeguato.
Il monitoraggio del secondo trimestre 2026 conferma che il gruppo di lavoro continua a sostenere la revisione del regolamento e riporta un questionario alle Regioni sui canali di interoperabilità disponibili e usati. Al 14 ottobre 2026 non risulta pubblicato un nuovo regolamento, e il monitoraggio del terzo trimestre non è ancora online.
Interconnessione e protezione dei dati: i limiti del sistema
Mettere in comune gli archivi non autorizza chiunque a vedere tutto. Il comma 4 dell’art. 8 rinvia a un decreto interministeriale, sentita la Conferenza Stato-Regioni, la definizione delle regole tecniche e di trattamento. Il comma 7 lega la diffusione delle informazioni a finalità conoscitive e al rispetto della disciplina sui dati personali.
È per questo che la revisione del DM 183/2016 si concentra su chi può ricevere quali dati e su quale base giuridica. Un sistema che incrocia controlli di enti diversi tratta informazioni su persone fisiche, come datori di lavoro, lavoratori infortunati e trasgressori. Ogni flusso deve quindi avere una finalità definita, profili di accesso legati al ruolo e una traccia delle consultazioni.
Per le imprese la conseguenza pratica è semplice: un errore inserito in una comunicazione si propaga. Un codice fiscale sbagliato o un’unità locale non aggiornata possono produrre segnalazioni incoerenti che poi tocca all’azienda spiegare.
Esempio: le incoerenze che l’interoperabilità rende visibili
Esempio: un’impresa edile con 25 dipendenti comunica all’INAIL due infortuni brevi avvenuti in un cantiere. Nella notifica preliminare quel cantiere risulta affidato a un’altra impresa come esecutrice, e l’azienda compare solo come subappaltatrice. L’anagrafica assicurativa, intanto, riporta ancora una sede operativa chiusa da un anno.
Finché gli archivi restano separati, nessuno nota la discrepanza. Con servizi di interoperabilità attivi tra gli enti, un ispettore che prepara un accesso può trovarsi davanti tre versioni della stessa realtà. Nulla di illecito, ma l’impresa dovrà ricostruire la catena degli appalti e correggere l’anagrafica, e un controllo nato come ordinario si allunga.
La lezione è che l’impresa ha interesse a controllare la coerenza delle proprie comunicazioni prima che lo faccia qualcun altro.
Checklist per tenere coerenti i dati aziendali
- Verificare una volta l’anno che sedi, unità locali e codici di attività siano allineati tra Camera di commercio, INAIL e comunicazioni obbligatorie.
- Controllare che le comunicazioni a fini statistici partano per tutti gli infortuni con almeno un giorno di assenza, non solo per quelli denunciati.
- Nelle notifiche preliminari indicare con precisione le imprese esecutrici e quelle in subappalto, come richiede ora il punto 12 dell’Allegato XII.
- Conservare in un unico punto le ricevute di trasmissione, così da poter dimostrare cosa è stato inviato e quando.
- Designare un referente per le correzioni: quando un ente segnala un dato errato, la rettifica va fatta alla fonte, non solo nel documento richiesto.
Il contesto più ampio, con linee guida sui near miss e sistemi di gestione, è nella sezione near miss e digitalizzazione della prevenzione.
Risposte rapide
Domande frequenti
Che cos'è il SINP?
Il SINP è il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 81/2008. Raccoglie dati su imprese, rischi, infortuni, malattie professionali, interventi di prevenzione e vigilanza per orientare e valutare le politiche pubbliche. Lo compongono Ministeri del Lavoro, della Salute e dell'Interno, Regioni, INAIL, INPS e Ispettorato Nazionale del Lavoro; l'INAIL ne gestisce le funzioni tecniche e informatiche.
Il DL 159/2025 ha modificato il SINP?
No. Il DL 159/2025, nel testo coordinato con la legge 198/2025, non modifica l'art. 8 del D.Lgs. 81/2008. Le novità sul SINP vengono da attività amministrative: la revisione del regolamento tecnico DM 183/2016 e il prototipo MiniSinp Vigilanza, seguiti nei monitoraggi del Ministero del Lavoro del 2026. Il decreto prevede invece, all'art. 15, una futura comunicazione di dati aggregati sui mancati infortuni.
Le imprese devono inviare dati al SINP?
Non esiste un invio diretto al SINP da parte delle imprese. Le aziende lo alimentano indirettamente con gli adempimenti che già svolgono, come le denunce e le comunicazioni di infortunio all'INAIL. La comunicazione a fini statistici riguarda gli infortuni con almeno un giorno di assenza, escluso quello dell'evento, secondo l'art. 18, comma 1, lettera r), del D.Lgs. 81/2008. La qualità di quei dati dipende dall'impresa.
Che cos'è il MiniSinp Vigilanza?
È un applicativo in sviluppo, coordinato dal Ministero del Lavoro con INAIL, INL e Regioni, che dovrà permettere a ispettorato e ASL di conoscere i controlli svolti dagli altri enti, evitando duplicazioni e mirando le ispezioni. Nel primo trimestre 2026 il prototipo del tracciato risultava completato e i servizi di interoperabilità erano in ambiente di collaudo. Il Ministero segnala che serve un inquadramento normativo prima della messa a regime.
Fonti ufficiali
Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.