Le sedi delle organizzazioni di protezione civile e i luoghi di esercitazione, formazione e intervento dei volontari non sono luoghi di lavoro, per il comma 5 dell’articolo 3-bis del D.Lgs. 81/2008. L’eccezione cade quando nella sede si svolge attività lavorativa, per esempio di un dipendente. Restano comunque le norme su impianti, edifici e antincendio.
La regola serve a evitare che una sala riunioni o un magazzino frequentati da volontari vengano trattati come uno stabilimento, con tutto il corredo di obblighi del Titolo II del Testo unico. Non dice però che quei locali possono essere insicuri, né che l’associazione è libera da responsabilità verso chi li frequenta.
Cosa stabilisce il comma 5 dell’articolo 3-bis
Il comma 5 fa parte del nuovo articolo 3-bis, inserito nel Testo unico dall’articolo 18 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 e in vigore dal 31 ottobre 2025. Il testo individua due gruppi di luoghi che “non sono considerati luoghi di lavoro”.
Il primo gruppo sono le sedi delle organizzazioni: la sede legale e quelle operative, i magazzini, le rimesse dei mezzi, le sale radio. Per loro l’esclusione è condizionata: vale “salvo che” vi si svolga un’attività lavorativa. Il secondo gruppo sono i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari, per i quali l’esclusione è senza condizioni.
La ragione è legata alla struttura dell’articolo. Il volontario è equiparato al lavoratore solo per la formazione, l’informazione, l’addestramento, il controllo sanitario e le dotazioni dei commi 3 e 4. Gli ambienti in cui opera restano fuori dalla nozione di luogo di lavoro dell’articolo 62 del Testo unico, che presuppone appunto un’attività lavorativa.
Prima e dopo il DL 159/2025: una regola che esisteva già
L’esclusione delle sedi non è un’invenzione del 2025. Il DM 13 aprile 2011, adottato in attuazione del vecchio articolo 3, comma 3-bis, conteneva una formula quasi identica. La circolare INL n. 1/2026 (prot. del 23 febbraio 2026) chiarisce che il nuovo articolo 3-bis sostituisce la disciplina che rinviava a quel decreto.
| Aspetto | Prima del DL 159/2025 | Dopo il DL 159/2025 |
|---|---|---|
| Fonte dell’esclusione | DM 13 aprile 2011, decreto ministeriale | Art. 3-bis, c. 5, D.Lgs. 81/2008, norma di legge |
| Luoghi esclusi | Sedi, luoghi di esercitazione, formazione e intervento | Gli stessi |
| Eccezione | Sedi in cui si svolge attività lavorativa | La stessa |
| Organizzazioni interessate | Volontari di protezione civile, CRI, CNSAS, vigili del fuoco volontari | Organizzazioni del comma 1, compresi i gruppi comunali, intercomunali e provinciali, più CRI, CNSAS e VVF volontari per il comma 9 |
| Responsabilità del legale rappresentante | Desunta dal decreto attuativo | Obblighi dei commi 3 e 4 con sanzioni interdittive dal 31/12/2025 |
Il cambiamento pratico non riguarda tanto il contenuto, quanto la solidità della regola. Un’esclusione scritta nella legge non può essere messa in discussione sostenendo che il decreto ministeriale eccedesse la delega.
Quando la sede torna a essere luogo di lavoro
L’inciso “salvo che vi si svolga attività lavorativa” è il punto in cui si concentrano gli errori. Basta che una persona presti nei locali un’attività lavorativa, qualunque sia il contratto, perché per quell’attività si applichino le regole ordinarie. Il comma 2, lettera b), segue la stessa logica: il legale rappresentante ha gli obblighi speciali del volontariato salvo che esistano rapporti di lavoro, per i quali risponde come qualunque datore.
I casi tipici
Le situazioni più comuni sono la segreteria con un impiegato part-time, il magazziniere assunto per la gestione dei mezzi, l’addetto alle pulizie di una cooperativa che lavora in sede per conto di un appaltatore, la sala operativa in cui opera personale dipendente di un ente. In ciascuno di questi casi la sede, o almeno la parte in cui si lavora, va gestita con gli strumenti del Testo unico: valutazione dei rischi, requisiti dei luoghi di lavoro, gestione delle emergenze, eventuale coordinamento con l’appaltatore.
Esempio: un’associazione regionale ha una sede con uffici, un magazzino e un’autorimessa. In ufficio lavorano due dipendenti amministrativi; magazzino e autorimessa sono frequentati solo da volontari. Per gli uffici e per le aree che i dipendenti attraversano, come ingressi, servizi e vie di esodo, l’associazione è datore di lavoro a tutti gli effetti. Il magazzino resta fuori dal Titolo II, ma il piano di emergenza dell’edificio deve comunque considerare tutte le persone presenti, perché un incendio in autorimessa non distingue tra dipendenti e volontari.
Cosa resta obbligatorio anche se non è luogo di lavoro
Il comma 5 riguarda soltanto l’applicazione del D.Lgs. 81/2008. Le altre discipline che regolano un immobile frequentato da persone restano intatte. La sede di un’associazione deve essere agibile, avere impianti elettrici e termici realizzati e mantenuti secondo le regole tecniche, rispettare la normativa di prevenzione incendi quando l’attività vi rientra e garantire vie di esodo adeguate all’affollamento reale.
C’è poi la responsabilità civile. Proprietario, gestore e associazione rispondono dei danni causati da locali o attrezzature in cattivo stato a chiunque li frequenti: volontari, cittadini che partecipano a un incontro, studenti in visita. L’esclusione dal Testo unico non attenua questo profilo, e le coperture assicurative dell’organizzazione vanno lette tenendo conto di chi entra nei locali e per quali attività.
Esercitazioni, formazione e interventi: luoghi esclusi, volontari tutelati
Per i luoghi di esercitazione, formazione e intervento l’esclusione non ha condizioni. Un campo allestito per una prova di soccorso, una palestra usata per un corso, un’area alluvionata non diventano luoghi di lavoro per la presenza dei volontari. Sarebbe del resto impossibile applicare i requisiti strutturali del Titolo II a un argine durante una piena.
Gli obblighi verso le persone, però, seguono i volontari ovunque operino. Formazione, addestramento, attrezzature e DPI idonei allo specifico impiego sono dovuti in base ai commi 3 e 4, e la loro violazione espone il legale rappresentante all’interdizione dalle attività di protezione civile da 6 mesi a 2 anni. Come si organizzano questi percorsi è spiegato nella pagina su formazione, addestramento e DPI dei volontari.
Il comma 12 aggiunge un limite di metodo: l’applicazione dell’articolo non può comportare l’omissione o il ritardo delle attività di protezione civile. In intervento, quindi, il rispetto delle regole si gioca soprattutto prima, nella preparazione e nella scelta di chi impiegare.
Sedi condivise con Comuni ed enti pubblici
Molti gruppi comunali di protezione civile operano in locali del Comune, a volte nello stesso edificio di uffici comunali o del magazzino dei servizi tecnici. In queste situazioni convivono due regimi: per i dipendenti comunali l’immobile è luogo di lavoro, e il Comune ne è datore; per l’attività del gruppo valgono il comma 5 e gli obblighi speciali dell’articolo 3-bis.
La convivenza richiede accordi chiari su chi gestisce gli spazi comuni, chi mantiene gli impianti, come si coordinano le emergenze e chi controlla le attrezzature condivise, per esempio un generatore o un carrello elevatore usato sia dagli operai comunali sia dai volontari. Se il legale rappresentante del gruppo è il sindaco, per le violazioni dei commi 3 e 4 si applica la sola sanzione amministrativa da 100 a 1.000 euro prevista dal comma 13-quater.
Una verifica della sede in sette punti
Per sapere se la propria sede è davvero fuori dal Testo unico, e cosa resta da presidiare, si può seguire questa sequenza.
- Elencare tutte le persone che usano i locali: volontari, dipendenti, collaboratori, personale di imprese esterne, personale di altri enti.
- Indicare per ciascun gruppo le aree frequentate e le attività svolte.
- Delimitare le aree in cui si svolge attività lavorativa e quelle attraversate da chi lavora.
- Per quelle aree, verificare che esistano valutazione dei rischi, gestione delle emergenze e coordinamento con eventuali appaltatori.
- Per tutto l’edificio, raccogliere agibilità, dichiarazioni e verifiche degli impianti e documentazione antincendio.
- Assegnare per iscritto la responsabilità di attrezzature e mezzi condivisi.
- Ripetere la verifica quando entra un nuovo dipendente o cambia l’uso di un locale.
Un errore tipico, nei sopralluoghi, è presentare il comma 5 come se esentasse l’intero edificio quando in segreteria lavora un dipendente con contratto part-time. Per quell’ufficio la sede è luogo di lavoro, e la mancanza di valutazione dei rischi non è coperta dalla norma sul volontariato.
Il quadro completo delle regole sui volontari, comprese definizioni e sanzioni, è nella guida all’articolo 3-bis e nella sezione su volontariato e protezione civile. Per collocare la norma tra le altre novità del decreto si può consultare la guida completa al DL 159/2025.
Risposte rapide
Domande frequenti
La sede di un'associazione di protezione civile è un luogo di lavoro?
Di regola no. L'articolo 3-bis, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che le sedi delle organizzazioni di protezione civile non sono considerate luoghi di lavoro, salvo che vi si svolga attività lavorativa. Se l'associazione ha anche un solo dipendente o collaboratore che lavora nei locali, per quella attività tornano a valere le regole ordinarie del Testo unico sui luoghi di lavoro.
Il campo di un'esercitazione è soggetto al Titolo II del Testo unico?
No, perché il comma 5 esclude espressamente dalla nozione di luogo di lavoro i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari. Questo non elimina gli obblighi verso i volontari: formazione, addestramento, attrezzature e DPI idonei restano dovuti in base ai commi 3 e 4 dell'articolo 3-bis, anche durante le esercitazioni.
Se la sede non è luogo di lavoro, servono impianti a norma e antincendio?
Sì. Il comma 5 incide solo sull'applicazione delle norme del D.Lgs. 81/2008 sui luoghi di lavoro. Le regole su edilizia, agibilità, impianti, prevenzione incendi e responsabilità civile di proprietario e gestore restano applicabili come per qualunque immobile aperto a persone. Una sede frequentata da volontari e cittadini deve quindi essere sicura anche se non è qualificata come luogo di lavoro.
La regola delle sedi è una novità del DL 159/2025?
Solo in parte. Una formula quasi identica era contenuta nel DM 13 aprile 2011, il decreto attuativo del vecchio articolo 3, comma 3-bis. Il DL 159/2025 l'ha portata nel Testo unico, all'interno del nuovo articolo 3-bis in vigore dal 31 ottobre 2025. La differenza è di rango: oggi l'esclusione è scritta in una norma di legge e non più in un decreto ministeriale.
Fonti ufficiali
Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.